Art. 169 c.p.c. Ritiro dei fascicoli di parte

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare... dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.(178)

2. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.(178)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.