Art. 163 c.p.c. Contenuto della citazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

2. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

3. L’atto di citazione deve contenere:
1° l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;(178)
3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;
3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;(171)(173)
4° l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;(171)(173)
5° l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6° il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.(171)(173)

4. L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 163 c.p.c. apre la disciplina del processo ordinario di cognizione davanti al tribunale e stabilisce la forma e il contenuto dell’atto con cui la domanda è proposta: la citazione a comparire a udienza fissa. L’atto svolge due funzioni distinte. Con la vocatio in ius chiama il convenuto davanti al giudice per una data udienza; con l’editio actionis gli rende nota la domanda, cioè l’oggetto della pretesa (petitum) e le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono (causa petendi), così da consentirgli una difesa piena sin dall’inizio.

La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha inciso profondamente sull’articolo, in coerenza con un processo in cui le preclusioni maturano prima della prima udienza. Ha aggiunto il n. 3-bis, che impone di indicare l’assolvimento delle condizioni di procedibilità; ha riscritto il n. 4, chiedendo l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto “in modo chiaro e specifico”; ha portato a settanta giorni prima dell’udienza il termine per la costituzione del convenuto indicato nell’avvertimento del n. 7, arricchendo quest’ultimo dell’avviso sull’obbligo della difesa tecnica e sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. Il correttivo d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con testo in vigore dal 26 novembre 2024, ha ritoccato il n. 2 sull’identificazione delle parti. Le novità del 2022 si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Contenuto della disposizione

La citazione deve contenere:

  • l’indicazione del tribunale adito (n. 1) e delle parti, con i dati identificativi, il codice fiscale e, per il convenuto, l’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; per gli enti, la denominazione e l’organo che li rappresenta (n. 2);
  • la determinazione della cosa oggetto della domanda (n. 3), cioè il bene della vita richiesto e il provvedimento chiesto al giudice;
  • l’indicazione dell’assolvimento degli oneri per superare l’eventuale condizione di procedibilità, come la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita (n. 3-bis);
  • l’esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le conclusioni (n. 4);
  • l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione (n. 5);
  • il nome del procuratore e l’indicazione della procura (n. 6);
  • il giorno dell’udienza, l’invito a costituirsi settanta giorni prima e gli avvertimenti sulle decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c., sull’obbligatorietà della difesa tecnica e sul patrocinio a spese dello Stato (n. 7).

L’atto, sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c., è consegnato all’ufficiale giudiziario o notificato dal difensore; tra notifica e udienza deve intercorrere il termine libero dell’art. 163-bis c.p.c. Le conseguenze dei vizi sono regolate dall’art. 164 c.p.c.: i difetti della vocatio (nn. 1, 2 e 7, termine a comparire) sono sanati dalla costituzione del convenuto o dalla rinnovazione con effetto retroattivo; i difetti dell’editio (omissione o assoluta incertezza del n. 3, mancanza dell’esposizione dei fatti del n. 4) impongono l’integrazione, i cui effetti decorrono dal momento in cui è compiuta, restando ferme le decadenze già maturate.

Profili applicativi

La nullità per vizi dell’editio actionis ricorre solo quando l’esposizione dei fatti manchi o sia assolutamente incerta. La valutazione si compie caso per caso, leggendo l’atto nel suo complesso insieme ai documenti allegati e tenendo presente che la ratio è consentire al convenuto di difendersi subito. Indicazioni sintetiche ma sufficienti a identificare il diritto fatto valere, i fatti che lo fondano e la misura della pretesa rendono l’atto valido.

Nel processo riformato la completezza dell’atto è ancor più decisiva, perché il thema decidendum si fissa con le memorie dell’art. 171-ter c.p.c. e il giudice, già nel decreto dell’art. 171-bis c.p.c., può indicare le nullità da sanare. Se il giudice omette di disporre l’integrazione nonostante l’eccezione del convenuto, l’attore deve sollecitarla: in caso contrario, in appello non verrà assegnato un nuovo termine e il processo si chiuderà con una pronuncia in rito. Il nuovo art. 183-quater c.p.c. consente inoltre il rigetto della domanda con ordinanza quando il vizio dell’editio non è stato sanato.

L’omessa indicazione dell’assolvimento della condizione di procedibilità non rende di per sé nulla la citazione, ma espone all’eccezione o al rilievo dell’improcedibilità secondo la disciplina speciale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 maggio 2026, n. 15881: la nullità della citazione per vizi dell’editio actionis si produce solo se l’esposizione dei fatti costitutivi è del tutto omessa o assolutamente incerta; la causa petendi va identificata considerando l’insieme delle indicazioni dell’atto e dei documenti allegati, alla luce dell’esigenza di porre il convenuto in condizione di difendersi adeguatamente.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 gennaio 2025, n. 1116: se il giudice, nonostante l’eccezione del convenuto, non ordina l’integrazione della citazione priva del fatto costitutivo, l’attore ha l’onere di chiedere il termine per sanare la nullità; altrimenti il giudice d’appello non assegna alcun termine e definisce il processo con una pronuncia in rito; dopo la riforma del 2022 le conseguenze della mancata sanatoria si coordinano con l’art. 183-quater c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 giugno 2026, n. 18195: è sufficientemente determinata la citazione che indica la natura dei difetti lamentati, la norma invocata e l’importo richiesto; è irrilevante un’intestazione riferita alla precedente fase cautelare, e il vizio di notificazione è sanato dalla costituzione del convenuto per raggiungimento dello scopo.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 gennaio 2025, n. 415: la divergenza tra la somma domandata in giudizio e quella richiesta in precedenza in via stragiudiziale non incide sulla validità dell’atto introduttivo, poiché la nullità per vizi dell’editio actionis è ancorata alle sole ipotesi di omissione o assoluta incertezza del petitum o di mancata esposizione dei fatti.

Rapporti con altre norme

L’art. 163 c.p.c. si legge insieme all’art. 163-bis c.p.c. sui termini a comparire, all’art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione e all’art. 125 c.p.c. sul contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte. Gli artt. 165 e 166 c.p.c. regolano la costituzione dell’attore e del convenuto; l’art. 167 c.p.c. il contenuto della comparsa di risposta. Le verifiche preliminari del giudice spettano all’art. 171-bis c.p.c., le memorie integrative all’art. 171-ter c.p.c. Le condizioni di procedibilità richiamate dal n. 3-bis sono previste, tra l’altro, dall’art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (mediazione) e dall’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (negoziazione assistita). L’art. 121 c.p.c., come riformulato nel 2022, impone in generale chiarezza e sinteticità degli atti.