Art. 164 c.p.c. Nullità della citazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163.

2. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

3. La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

4. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

5. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

6. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’ secondo comma dell’articolo 171-bis e si applica l’articolo 167. (113a)(115)(116)(171)(173)(67)(72)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”.

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”.

Aggiornamento (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.”.

Aggiornamento (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”.

Aggiornamento (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”.

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 164 c.p.c. disciplina le nullità dell’atto di citazione, l’atto con cui si introduce il processo ordinario di cognizione. La citazione assolve due funzioni distinte: la vocatio in ius, cioè la chiamata del convenuto davanti a un giudice in una data udienza, e l’editio actionis, cioè l’individuazione della domanda proposta (oggetto e ragioni). La norma, nel testo risultante dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, costruisce su questa distinzione due regimi diversi di nullità e di sanatoria, ispirati al principio di conservazione degli atti e al raggiungimento dello scopo: i vizi della chiamata in giudizio sono sanati con effetto retroattivo, quelli dell’individuazione della domanda con effetto solo per il futuro, restando ferme le decadenze già maturate.

La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 12, lett. c) ha adeguato il sesto comma al nuovo processo, sostituendo il riferimento all’udienza dell’art. 183 c.p.c. con quello dell’art. 171-bis c.p.c.; le verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c., come riscritto dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, sono ora la sede naturale in cui il giudice, prima dell’udienza, adotta i provvedimenti dell’art. 164 c.p.c. La disciplina si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

Vizi della vocatio in ius (commi primo, secondo e terzo). La citazione è nulla se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti dei numeri 1) e 2) dell’art. 163 c.p.c. (giudice, parti), se manca la data dell’udienza, se il termine a comparire è inferiore a quello legale o se manca l’avvertimento del numero 7) sulle decadenze e sulla difesa tecnica. Se il convenuto non si costituisce, il giudice ordina d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio: la rinnovazione sana il vizio e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dalla prima notificazione; se non è eseguita, la causa è cancellata dal ruolo e il processo si estingue. La costituzione del convenuto sana i vizi con gli stessi effetti; se però egli deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Vizi della editio actionis (commi quarto, quinto e sesto). La citazione è nulla se è omesso o assolutamente incerto l’oggetto della domanda (n. 3 dell’art. 163 c.p.c.) o se manca l’esposizione dei fatti (n. 4). Il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda; restano ferme le decadenze maturate e i diritti quesiti prima della rinnovazione o integrazione. In caso di integrazione, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 171-bis c.p.c. e si applica l’art. 167 c.p.c. per le difese del convenuto.

Profili applicativi

Nullità e non inesistenza. Anche la mancanza di tutti gli elementi della vocatio in ius non rende l’atto inesistente, ma soltanto nullo, e dunque sanabile. L’inesistenza è riservata agli atti privi dei requisiti minimi per essere riconosciuti come citazione. La distinzione è decisiva in appello, dove la sanatoria retroattiva impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Applicazione all’appello. L’art. 164 c.p.c. si applica, per il richiamo dell’art. 359 c.p.c., alla citazione d’appello. I vizi della chiamata in giudizio sono sanati con effetto dalla prima notificazione, purché questa sia avvenuta entro il termine per impugnare; i vizi della domanda, invece, essendo sanabili solo per il futuro, non possono essere rimediati dopo la scadenza del termine di impugnazione, e l’appello va dichiarato inammissibile.

Onere di attivarsi. Se il giudice di primo grado non ordina l’integrazione nonostante l’eccezione del convenuto, l’attore ha l’onere di chiedere il termine; in mancanza, e se la nullità è dedotta in appello, il giudice del gravame non concede termini ma definisce il processo in rito.

Documenti e conclusioni. I documenti hanno funzione probatoria e non sostituiscono l’allegazione dei fatti costitutivi; possono chiarire la causa petendi solo se richiamati e illustrati nell’atto. Le conclusioni, invece, non sono elemento essenziale dell’editio actionis quando il petitum emerge dal complesso dell’atto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 maggio 2025, n. 12693: i vizi della vocatio in ius sono sanati ex tunc, quelli dell’editio actionis solo ex nunc; in appello, questi ultimi non sono più sanabili dopo la scadenza del termine per impugnare (nella specie, la prima copia notificata conteneva una sola pagina), con inammissibilità del gravame.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 26 aprile 2023, n. 10926: la mancanza di tutti gli elementi della vocatio in ius nella citazione d’appello determina nullità e non inammissibilità; la rinnovazione nel termine sana retroattivamente il vizio e la tempestività del gravame si valuta sulla prima notifica.
  • Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2020, n. 544: la carenza di più requisiti della vocatio in ius (ufficio, udienza, avvertimenti) configura nullità e non inesistenza; la costituzione del convenuto, anche in appello, la sana retroattivamente e, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, impedisce che il decreto divenga irrevocabile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 10985: la costituzione dell’appellato sana ex tunc i vizi della vocatio in ius, ma non quelli dell’editio actionis, che richiedono l’integrazione; le conclusioni non sono elemento essenziale della domanda se il petitum si desume dai motivi.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 15 giugno 2023, n. 17125: i documenti non surrogano l’allegazione dei fatti costitutivi; se il giudice non ordina l’integrazione nonostante l’eccezione, spetta all’attore chiedere il termine, altrimenti in appello il processo si chiude con una pronuncia in rito.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 maggio 2019, n. 11549: la rinnovazione autorizzata della citazione d’appello con termine a comparire insufficiente opera retroattivamente anche se compiuta dopo la scadenza del termine per impugnare, purché la prima notifica sia stata tempestiva.

Rapporti con altre norme

  • Art. 163 c.p.c.: elenca i requisiti della citazione, la cui mancanza è sanzionata dall’art. 164 c.p.c.
  • Artt. 163-bis e 167 c.p.c.: termini a comparire e difese del convenuto dopo l’integrazione della domanda.
  • Art. 171-bis c.p.c.: verifiche preliminari, in cui il giudice adotta i provvedimenti di rinnovazione e integrazione.
  • Art. 307 c.p.c.: estinzione del processo per mancata rinnovazione.
  • Artt. 156 e 157 c.p.c.: principi generali su nullità, raggiungimento dello scopo e legittimazione a eccepire.
  • Artt. 342 e 359 c.p.c.: forma dell’appello e rinvio alle norme del primo grado, che estende l’art. 164 c.p.c. al giudizio d’appello.
  • Art. 414 c.p.c.: il regime dell’art. 164 c.p.c. si applica anche al ricorso del rito del lavoro.