Art. 163-bis c.p.c. Termini per comparire
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.(67)(72)(116)(171)(173)
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno novanta giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono rispetto all’udienza così fissata.(171)(173)(178)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”
Aggiornamento (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”
Aggiornamento (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”.
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 163-bis c.p.c. fissa lo spazio di tempo minimo che deve separare la notificazione della citazione dall’udienza di prima comparizione. Il termine a comparire tutela il diritto di difesa del convenuto, che deve poter conoscere la domanda, reperire un difensore, raccogliere documenti e predisporre la propria comparsa nei tempi imposti dalle preclusioni. La disposizione, inserita dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, ha subito nel tempo vari interventi sulla misura del termine.
La riforma del processo civile ne ha modificato profondamente il contenuto. L’art. 3, comma 12, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, ha portato il termine minimo da novanta a centoventi giorni liberi, ha abrogato il vecchio secondo comma che consentiva al presidente di abbreviare fino alla metà i termini nelle cause urgenti e ha coordinato l’anticipazione dell’udienza con le memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c. L’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha poi stabilito che il decreto di anticipazione sia comunicato all’attore almeno novanta giorni liberi prima della nuova udienza, in luogo dei cinque giorni previsti in precedenza, e che i termini dell’art. 171-ter c.p.c. decorrano rispetto all’udienza così fissata.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Conseguenze dell’inosservanza. L’assegnazione di un termine inferiore al minimo è causa di nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, primo comma, c.p.c., perché incide sulla vocatio in ius, cioè sulla chiamata in giudizio. Si tratta di una nullità sanabile: se il convenuto non si costituisce, il giudice ordina la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della prima notificazione; se si costituisce, il vizio è sanato, ma il convenuto che eccepisca l’inosservanza dei termini ha diritto alla fissazione di una nuova udienza nel rispetto del minimo.
Giudizio di appello. La regola si applica anche alla citazione in appello, per il rinvio dell’art. 359 c.p.c. Se il giudice dell’impugnazione non rileva la nullità e non dispone la rinnovazione nei confronti dell’appellato contumace, il vizio si estende alla sentenza e, dedotto in cassazione, comporta la cassazione con rinvio perché sia rinnovata la notificazione.
Disciplina transitoria. Per le cause introdotte fino al 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi il termine di novanta giorni e la possibilità di abbreviazione; nel calcolo occorre quindi guardare alla data di instaurazione del giudizio.
Errori frequenti. Computare il termine includendo il giorno della notificazione; dimenticare che per la notificazione all’estero il termine è più lungo; indicare un’udienza in un giorno non di udienza del giudice, che il presidente differisce ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 163-bis c.p.c. integra l’art. 163 c.p.c., che impone di indicare nella citazione la data dell’udienza e l’avvertimento al convenuto sulle decadenze, e l’art. 164 c.p.c., che regola la nullità e la sua sanatoria. Il termine è il presupposto per le verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c. e per le memorie dell’art. 171-ter c.p.c.; il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell’udienza (art. 166 c.p.c.). L’art. 168-bis c.p.c. disciplina il differimento d’ufficio dell’udienza; l’art. 269 c.p.c. richiama i termini dell’art. 163-bis c.p.c. per la citazione del terzo chiamato. In appello il rinvio è operato dall’art. 359 c.p.c.; nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’art. 645 c.p.c. prevede una regola speciale sull’anticipazione dell’udienza.