Art. 691 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

2. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.