Art. 691 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
2. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.