Art. 687 c.p. (Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita) Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito…
(Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita) Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con l’ammenda fino a lire cinquecento
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. (90)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale”.