Art. 687 c.p. (Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita) Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito…

(Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita) Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con l’ammenda fino a lire cinquecento

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. (90)

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.