Art. 692 c.p. Detenzione di misure e pesi illegali
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
2. Comma abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205.