Art. 692 c.p. Detenzione di misure e pesi illegali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

2. Comma abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.