Art. 690 c.p. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecento a tremila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.