Art. 688 c.p. Ubriachezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

2. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.(186)

3. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

Testo in vigore dal 25 luglio 2002

Note di aggiornamento

Aggiornamento (186)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 688 c.p. sanziona chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza. La norma si trova tra le contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza: il legislatore del 1930 voleva reprimere un comportamento ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e il decoro, perché la persona ubriaca in pubblico può arrecare disturbo, molestie o danni e costituisce un cattivo esempio.

Oggi la disposizione ha perso quasi del tutto la natura penale. Il primo comma è stato depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha trasformato il reato in illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 51 a 309 euro (in origine da centomila a seicentomila lire). Il secondo comma, che prevedeva l’arresto da tre a sei mesi per chi avesse già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2002. L’aumento previsto dal terzo comma per l’ubriachezza abituale incide quindi solo sulla sanzione amministrativa.

Contenuto della disposizione

  • Luogo: pubblico (strade, piazze) o aperto al pubblico (bar, locali, stazioni, mezzi di trasporto). L’ubriachezza in un luogo privato non rileva.
  • Stato di manifesta ubriachezza: un’alterazione da alcol evidente a chiunque per segni esteriori, come alito vinoso, andatura barcollante, eloquio impastato, comportamento scomposto. Non occorre un accertamento strumentale del tasso alcolemico.
  • Essere colto: l’illecito si perfeziona con l’accertamento della condizione da parte degli organi di polizia; non serve che la persona arrechi disturbo o pericolo.
  • Sanzione: amministrativa pecuniaria, irrogata dal prefetto secondo le regole della legge 24 novembre 1981, n. 689, con possibilità di pagamento in misura ridotta e di opposizione davanti al giudice di pace; aumentata se l’ubriachezza è abituale.

L’elemento soggettivo, trattandosi di illecito amministrativo, è la coscienza e volontà della condotta, anche colposa (art. 3 della legge n. 689 del 1981): rileva l’assunzione volontaria di alcol, non l’intenzione di mostrarsi ubriachi. L’ubriachezza derivante da caso fortuito o forza maggiore esclude la responsabilità.

Profili applicativi

La norma ha oggi rilievo soprattutto indiretto. Le violazioni dell’art. 688 c.p. commesse nelle aree urbane indicate dall’art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (stazioni, infrastrutture di trasporto e zone individuate dai regolamenti di polizia urbana, come centri storici, parchi, aree turistiche) comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, l’ordine di allontanamento e, nei casi di reiterazione con pericolo per la sicurezza, il divieto di accesso disposto dal questore (cosiddetto daspo urbano, art. 10 dello stesso decreto), la cui violazione è penalmente sanzionata. Per questi provvedimenti non è richiesta una condanna, ma l’accertamento delle violazioni.

La nozione di manifesta ubriachezza è comune all’art. 691 c.p., che punisce chi somministra alcolici a una persona in tale stato, contravvenzione tuttora penale. L’ubriachezza alla guida ricade invece nell’art. 186 del codice della strada, con soglie di tasso alcolemico accertate strumentalmente. Ai fini dell’imputabilità per altri reati commessi in stato di ebbrezza valgono gli artt. 91-95 c.p.: l’ubriachezza volontaria o colposa non esclude né diminuisce l’imputabilità, quella preordinata e quella abituale la aggravano.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 17 luglio 2002, n. 354: è illegittimo il secondo comma, perché, dopo la depenalizzazione dell’ubriachezza, non costituiva più una circostanza aggravante ma un reato autonomo che puniva non il fatto, ma la qualità personale di condannato, in violazione dei principi di offensività e della funzione rieducativa della pena (artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.) oltre che per intrinseca irragionevolezza.
  • Cassazione penale, sez. V, 9 aprile 2021, n. 27896: per manifesta ubriachezza, nella contravvenzione dell’art. 691 c.p., si intende uno stato di ebbrezza facilmente percepibile da chiunque in base a segni esteriori come l’alito fortemente alcolico, l’andatura barcollante e la pronuncia incerta.
  • Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 2025, n. 33739: il divieto di accesso alle aree urbane può fondarsi sulla reiterazione di episodi di ubriachezza rilevanti ai sensi dell’art. 688 c.p. nelle zone individuate dal regolamento di polizia urbana, anche mediante la perimetrazione di un intero centro storico, senza che sia necessaria una condanna, ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Rapporti con altre norme

L’art. 688 c.p. si coordina con l’art. 689 c.p. (somministrazione di alcolici a minori o infermi di mente), con l’art. 691 c.p. (somministrazione a persona in stato di manifesta ubriachezza) e con le disposizioni sull’imputabilità degli artt. 91-95 c.p. Concorre con altre contravvenzioni, come il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) e la molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), e con i delitti eventualmente commessi in stato di ebbrezza. Il procedimento sanzionatorio segue la legge 24 novembre 1981, n. 689; le misure di prevenzione urbana sono disciplinate dagli artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. La guida in stato di ebbrezza è autonomamente regolata dall’art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.