Art. 686 c.p. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila.(141)

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

3. È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.