Art. 685 c.p. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.