Art. 677 c.p. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila

2. .

3. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

4. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a lire tremila.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.