Art. 675 c.p. Collocamento pericoloso di cose
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.