Art. 672 c.p. Omessa custodia e mal governo di animali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l’arresto fino a tre mesi, ovvero con l’ammenda fino a lire tremila.

2. Alla stessa pena soggiace:

3. 1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

4. 2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.(90)

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.