Art. 678 c.p. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.