Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire duemila.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 674 c.p. prevede la contravvenzione di getto pericoloso di cose, collocata tra le contravvenzioni di polizia concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni. Il testo è rimasto immutato dal 1930 e trova un antecedente nell’art. 475 del codice Zanardelli. Tutela l’incolumità pubblica intesa in senso ampio, comprensiva della salute, del decoro e della tranquillità delle persone esposte a cose o emissioni nocive o moleste.
Nata per reprimere il getto di oggetti o liquidi dalle finestre, la norma ha conosciuto un’applicazione molto più estesa: è oggi lo strumento penale più utilizzato contro le immissioni di fumi, polveri e odori provenienti da attività produttive, allevamenti, impianti di trattamento dei rifiuti e, nei rapporti di vicinato, da animali tenuti in cattive condizioni igieniche.
Contenuto della disposizione
È un reato di pericolo concreto: non serve un danno effettivo, ma la cosa o l’emissione deve essere idonea a offendere (ledere la salute o anche solo il decoro), imbrattare (lordare persone o vesti) o molestare (alterare in modo fastidioso l’equilibrio psichico di una persona normale). Quanto all’elemento soggettivo, come per tutte le contravvenzioni basta la colpa; i motivi dell’agente sono irrilevanti. La condotta può essere anche omissiva, a carico di chi ha l’obbligo giuridico di impedire il getto o l’emissione (art. 40, secondo comma, c.p.).
Profili applicativi
Il luogo del fatto è elemento costitutivo e va accertato con attenzione: il getto deve avvenire in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, come il cortile condominiale o il terreno su cui altri vantano un diritto. Non basta che sia sporcato il giardino privato del vicino, se nessun altro vi esercita un uso legittimo.
Per le emissioni da attività autorizzate rileva l’inciso «nei casi non consentiti dalla legge»: il reato sussiste quando sono superati i limiti fissati dalle norme di settore, mentre per l’attività svolta nel rispetto dell’autorizzazione si fa riferimento alla tollerabilità delle immissioni, purché l’impresa abbia adottato le cautele tecniche ragionevolmente disponibili. Per le molestie olfattive, in assenza di valori limite statali sugli odori, la giurisprudenza applica il criterio più rigoroso della stretta tollerabilità, senza che rilevi il rispetto dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Sul piano probatorio, la perizia non è indispensabile: l’idoneità molesta può essere provata con le testimonianze di chi ha percepito odori, fumi o polveri, purché riferiscano dati oggettivi e non valutazioni tecniche o personali, anche se non tutti i residenti abbiano avvertito il disturbo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma concorre frequentemente con le contravvenzioni ambientali del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (scarichi e superamento dei limiti tabellari, art. 137; emissioni in atmosfera, art. 279; gestione illecita di rifiuti, art. 256), trattandosi di disposizioni che tutelano beni diversi. Ha come riferimento civilistico l’art. 844 c.c. sulle immissioni, la cui azione inibitoria e risarcitoria resta esperibile anche in assenza di reato. Si distingue dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), che riguarda rumori e schiamazzi, dalla molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), che richiede petulanza o biasimevole motivo, e, nei casi più gravi di contaminazione, dai delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di disastro (art. 434 c.p.). Per le attività di allevamento e per gli animali da compagnia possono concorrere le sanzioni amministrative dei regolamenti comunali di igiene.