Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 674 c.p. prevede la contravvenzione di getto pericoloso di cose, collocata tra le contravvenzioni di polizia concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni. Il testo è rimasto immutato dal 1930 e trova un antecedente nell’art. 475 del codice Zanardelli. Tutela l’incolumità pubblica intesa in senso ampio, comprensiva della salute, del decoro e della tranquillità delle persone esposte a cose o emissioni nocive o moleste.

Nata per reprimere il getto di oggetti o liquidi dalle finestre, la norma ha conosciuto un’applicazione molto più estesa: è oggi lo strumento penale più utilizzato contro le immissioni di fumi, polveri e odori provenienti da attività produttive, allevamenti, impianti di trattamento dei rifiuti e, nei rapporti di vicinato, da animali tenuti in cattive condizioni igieniche.

Contenuto della disposizione

  • Getto o versamento (prima ipotesi): chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone.
  • Emissioni (seconda ipotesi): chiunque, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare tali effetti. Secondo la giurisprudenza non è un reato autonomo, ma una specie del più ampio genere del getto o versamento.
  • Pena: arresto fino a un mese o ammenda fino a 206 euro. Trattandosi di pene alternative, è ammessa l’oblazione speciale (art. 162-bis c.p.).

È un reato di pericolo concreto: non serve un danno effettivo, ma la cosa o l’emissione deve essere idonea a offendere (ledere la salute o anche solo il decoro), imbrattare (lordare persone o vesti) o molestare (alterare in modo fastidioso l’equilibrio psichico di una persona normale). Quanto all’elemento soggettivo, come per tutte le contravvenzioni basta la colpa; i motivi dell’agente sono irrilevanti. La condotta può essere anche omissiva, a carico di chi ha l’obbligo giuridico di impedire il getto o l’emissione (art. 40, secondo comma, c.p.).

Profili applicativi

Il luogo del fatto è elemento costitutivo e va accertato con attenzione: il getto deve avvenire in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, come il cortile condominiale o il terreno su cui altri vantano un diritto. Non basta che sia sporcato il giardino privato del vicino, se nessun altro vi esercita un uso legittimo.

Per le emissioni da attività autorizzate rileva l’inciso «nei casi non consentiti dalla legge»: il reato sussiste quando sono superati i limiti fissati dalle norme di settore, mentre per l’attività svolta nel rispetto dell’autorizzazione si fa riferimento alla tollerabilità delle immissioni, purché l’impresa abbia adottato le cautele tecniche ragionevolmente disponibili. Per le molestie olfattive, in assenza di valori limite statali sugli odori, la giurisprudenza applica il criterio più rigoroso della stretta tollerabilità, senza che rilevi il rispetto dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sul piano probatorio, la perizia non è indispensabile: l’idoneità molesta può essere provata con le testimonianze di chi ha percepito odori, fumi o polveri, purché riferiscano dati oggettivi e non valutazioni tecniche o personali, anche se non tutti i residenti abbiano avvertito il disturbo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 17 luglio 2026, n. 27109: la condanna di chi accudiva una colonia di gatti randagi, le cui deiezioni finivano nel giardino del vicino, è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste: il giardino privato non è luogo di comune o altrui uso, e non era configurabile in capo all’imputata una posizione di garanzia idonea a fondare una responsabilità omissiva. La Corte ha ricostruito la fattispecie precisando che le emissioni sono una specie del getto e che la molestia ricorre anche oltre il limite della normale tollerabilità.
  • Cassazione penale, sez. III, 13 ottobre 2025, n. 33651: in tema di molestie olfattive, mancando una normativa statale con valori limite sugli odori, il parametro è la stretta tollerabilità e non quello dell’art. 844 c.c.; la percezione degli odori da parte di testimoni costituisce prova legittima e l’introduzione dell’art. 272-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 non esclude la configurabilità del reato.
  • Cassazione penale, sez. III, 28 ottobre 2024, n. 39599: il reato non richiede un effettivo nocumento ma l’idoneità della condotta a offendere, imbrattare o molestare, che può essere provata anche con dichiarazioni testimoniali su quanto oggettivamente percepito; i ricorsi relativi allo sversamento di reflui su un terreno sono stati dichiarati inammissibili.

Rapporti con altre norme

La norma concorre frequentemente con le contravvenzioni ambientali del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (scarichi e superamento dei limiti tabellari, art. 137; emissioni in atmosfera, art. 279; gestione illecita di rifiuti, art. 256), trattandosi di disposizioni che tutelano beni diversi. Ha come riferimento civilistico l’art. 844 c.c. sulle immissioni, la cui azione inibitoria e risarcitoria resta esperibile anche in assenza di reato. Si distingue dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), che riguarda rumori e schiamazzi, dalla molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), che richiede petulanza o biasimevole motivo, e, nei casi più gravi di contaminazione, dai delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di disastro (art. 434 c.p.). Per le attività di allevamento e per gli animali da compagnia possono concorrere le sanzioni amministrative dei regolamenti comunali di igiene.