Art. 676 c.p. Rovina di edifici o di altre costruzioni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire tremila.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.