Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza famigliare

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

3. 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

4. 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

6. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 570 c.p. apre il capo dedicato ai delitti contro l’assistenza familiare e sanziona chi si sottrae ai doveri di solidarietà che nascono dai rapporti di famiglia. Il bene protetto è l’interesse dei familiari a ricevere l’assistenza morale e materiale dovuta, con particolare attenzione ai soggetti deboli: figli minori, persone inabili al lavoro, coniuge. La norma presidia sul piano penale obblighi che hanno la loro fonte nel diritto civile (artt. 143, 147, 315-bis e 433 c.c.), ma non coincide con il mero inadempimento civilistico: la sanzione penale interviene quando l’omissione colpisce la sussistenza dei beneficiari o l’ordine familiare.

Il testo vigente dal 7 febbraio 2014 deriva dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito il riferimento alla potestà dei genitori con quello alla responsabilità genitoriale. Accanto alla norma opera l’art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha trasferito nel codice le fattispecie prima previste dalle leggi sul divorzio e sull’affidamento condiviso relative alla violazione degli obblighi economici stabiliti dal giudice in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.

Contenuto della disposizione

La disposizione contiene tre fattispecie distinte.

  • Primo comma: chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. È la violazione degli obblighi di assistenza morale, che prescinde dal profilo economico e richiede una condotta che incida in modo apprezzabile sulla vita familiare.
  • Secondo comma, n. 1: chi malversa o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge, cioè li gestisce in modo infedele o li dissipa.
  • Secondo comma, n. 2: chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. È l’ipotesi di gran lunga più frequente nella pratica.

Per mezzi di sussistenza si intende ciò che è indispensabile alle esigenze fondamentali di vita (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione), nozione più ristretta dell’assegno di mantenimento civilistico. Presupposto del reato è lo stato di bisogno del beneficiario, che per i figli minori è presunto. Il reato ha natura permanente: si protrae finché perdura l’omissione e, se contestato senza data finale, si estende fino alla sentenza di primo grado.

L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di sottrarsi agli obblighi. La pena è la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro per il primo comma; per le ipotesi del secondo comma le pene si applicano congiuntamente. Il delitto è procedibile a querela, salvo nei casi del n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, del n. 2, per i quali si procede d’ufficio. L’ultimo comma contiene una clausola di sussidiarietà: la norma cede quando il fatto integra un reato più grave.

Profili applicativi

La difesa più ricorrente è l’impossibilità economica di adempiere. La giurisprudenza la ammette solo se assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole: non bastano la disoccupazione formale, le difficoltà economiche generiche o la crisi di un settore, e l’onere di allegare e provare la situazione esimente grava sull’imputato. Una difficoltà parziale può al più giustificare un adempimento ridotto, non la totale omissione.

Non esclude il reato il fatto che ai bisogni del minore provveda l’altro genitore o un parente: l’intervento sostitutivo di terzi non elimina lo stato di bisogno rilevante per la norma. Neppure è consentito all’obbligato scegliere di adempiere con prestazioni diverse da quelle dovute, né opporre in compensazione propri crediti verso il beneficiario.

Sul piano processuale contano la competenza territoriale e la giurisdizione: trattandosi di reato di evento, rileva il luogo in cui dimora il beneficiario e in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta. Ai fini della prova, sono decisivi i provvedimenti del giudice civile che quantificano l’assegno, la documentazione dei mancati versamenti e gli elementi sulla capacità reddituale dell’obbligato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 1° aprile 2026, n. 12321: l’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede civile a favore dei figli minori integra il delitto dell’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p. quando ne derivi la mancanza dei mezzi di sussistenza, e il reato dell’art. 570-bis c.p. resta assorbito; l’incapacità economica scrimina solo se assoluta e incolpevole e va dimostrata dall’obbligato, mentre lo stato di bisogno dei minori è presunto e non è escluso dall’intervento di altri obbligati.
  • Cassazione penale, sez. VI, 27 luglio 2026, n. 28500: la minore età del figlio integra di per sé lo stato di bisogno, che non viene meno se al mantenimento provvede in via sussidiaria l’altro genitore; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate anche le doglianze sulla incapacità economica fondate sulle generiche difficoltà del periodo pandemico.
  • Cassazione penale, sez. VI, 23 settembre 2025, n. 31757: il reato del secondo comma, n. 2, è reato di evento che si consuma nel luogo in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta; se il beneficiario dimora stabilmente all’estero manca la giurisdizione italiana, salvo che in Italia siano state compiute condotte dirette a precostituire ostacoli all’adempimento.
  • Cassazione penale, sez. VI, 27 novembre 2024, n. 43180: richiamati i principi elaborati per l’art. 570 c.p., la Corte ha escluso che l’obbligato possa opporre in compensazione propri crediti verso il beneficiario anche nel reato dell’art. 570-bis c.p., data l’indisponibilità del dovere di provvedere ai bisogni primari dei familiari.

Rapporti con altre norme

Il rapporto più delicato è con l’art. 570-bis c.p., che punisce chi si sottrae agli obblighi economici fissati dal giudice in caso di separazione, divorzio o nei confronti dei figli: quella norma tutela il rispetto del provvedimento giudiziale, mentre l’art. 570 c.p. protegge la sussistenza effettiva del beneficiario; quando l’omissione priva i figli minori dei mezzi di sussistenza prevale l’art. 570 c.p. Sono collegati l’art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione), l’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), che assorbe le condotte di sottrazione morale quando assumono carattere vessatorio abituale, e l’art. 388 c.p., per la mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice civile. Sul versante civile, restano fermi gli artt. 147, 316-bis e 433 c.c. e gli strumenti di tutela patrimoniale, come l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dell’obbligato (art. 316-bis c.c.).