Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
3. 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
4. 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
6. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 570 c.p. apre il capo dedicato ai delitti contro l’assistenza familiare e sanziona chi si sottrae ai doveri di solidarietà che nascono dai rapporti di famiglia. Il bene protetto è l’interesse dei familiari a ricevere l’assistenza morale e materiale dovuta, con particolare attenzione ai soggetti deboli: figli minori, persone inabili al lavoro, coniuge. La norma presidia sul piano penale obblighi che hanno la loro fonte nel diritto civile (artt. 143, 147, 315-bis e 433 c.c.), ma non coincide con il mero inadempimento civilistico: la sanzione penale interviene quando l’omissione colpisce la sussistenza dei beneficiari o l’ordine familiare.
Il testo vigente dal 7 febbraio 2014 deriva dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito il riferimento alla potestà dei genitori con quello alla responsabilità genitoriale. Accanto alla norma opera l’art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha trasferito nel codice le fattispecie prima previste dalle leggi sul divorzio e sull’affidamento condiviso relative alla violazione degli obblighi economici stabiliti dal giudice in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.
Contenuto della disposizione
La disposizione contiene tre fattispecie distinte.
Per mezzi di sussistenza si intende ciò che è indispensabile alle esigenze fondamentali di vita (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione), nozione più ristretta dell’assegno di mantenimento civilistico. Presupposto del reato è lo stato di bisogno del beneficiario, che per i figli minori è presunto. Il reato ha natura permanente: si protrae finché perdura l’omissione e, se contestato senza data finale, si estende fino alla sentenza di primo grado.
L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di sottrarsi agli obblighi. La pena è la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro per il primo comma; per le ipotesi del secondo comma le pene si applicano congiuntamente. Il delitto è procedibile a querela, salvo nei casi del n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, del n. 2, per i quali si procede d’ufficio. L’ultimo comma contiene una clausola di sussidiarietà: la norma cede quando il fatto integra un reato più grave.
Profili applicativi
La difesa più ricorrente è l’impossibilità economica di adempiere. La giurisprudenza la ammette solo se assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole: non bastano la disoccupazione formale, le difficoltà economiche generiche o la crisi di un settore, e l’onere di allegare e provare la situazione esimente grava sull’imputato. Una difficoltà parziale può al più giustificare un adempimento ridotto, non la totale omissione.
Non esclude il reato il fatto che ai bisogni del minore provveda l’altro genitore o un parente: l’intervento sostitutivo di terzi non elimina lo stato di bisogno rilevante per la norma. Neppure è consentito all’obbligato scegliere di adempiere con prestazioni diverse da quelle dovute, né opporre in compensazione propri crediti verso il beneficiario.
Sul piano processuale contano la competenza territoriale e la giurisdizione: trattandosi di reato di evento, rileva il luogo in cui dimora il beneficiario e in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta. Ai fini della prova, sono decisivi i provvedimenti del giudice civile che quantificano l’assegno, la documentazione dei mancati versamenti e gli elementi sulla capacità reddituale dell’obbligato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il rapporto più delicato è con l’art. 570-bis c.p., che punisce chi si sottrae agli obblighi economici fissati dal giudice in caso di separazione, divorzio o nei confronti dei figli: quella norma tutela il rispetto del provvedimento giudiziale, mentre l’art. 570 c.p. protegge la sussistenza effettiva del beneficiario; quando l’omissione priva i figli minori dei mezzi di sussistenza prevale l’art. 570 c.p. Sono collegati l’art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione), l’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), che assorbe le condotte di sottrazione morale quando assumono carattere vessatorio abituale, e l’art. 388 c.p., per la mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice civile. Sul versante civile, restano fermi gli artt. 147, 316-bis e 433 c.c. e gli strumenti di tutela patrimoniale, come l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dell’obbligato (art. 316-bis c.c.).