Art. 574 c.p. Sottrazione di persone incapaci

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.(31)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (31)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 574 del Codice penale, in riferimento all’art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.