Art. 574-ter c.p. Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Testo in vigore dal 11 febbraio 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.