Art. 573 c.p. Sottrazione consensuale di minorenni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

2. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.(31)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (31)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell’art. 573 del Codice penale, in riferimento all’art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.