Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
3. Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
6. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 572 c.p. apre il capo dedicato ai delitti contro l’assistenza familiare e punisce chi sottopone a un regime di vita vessatorio una persona legata all’agente da un rapporto familiare, di convivenza o di affidamento. Il bene protetto non si esaurisce nell’interesse pubblico alla salvaguardia della famiglia: la tutela riguarda anzitutto l’integrità fisica e psichica, la dignità e la libertà di autodeterminazione della vittima, all’interno di relazioni nelle quali essa ripone affidamento e solidarietà. La famiglia o la convivenza rappresentano, in questa prospettiva, l’ambiente in cui la prevaricazione si sviluppa e che la rende più insidiosa, perché la vicinanza quotidiana tra autore e vittima ne agevola la reiterazione e ne ostacola l’emersione.
La disposizione è stata più volte riscritta. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha abrogato il terzo comma. La l. 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) ha elevato la pena alla reclusione da tre a sette anni, introdotto l’aggravante ad effetto speciale del secondo comma, trasferendovi l’ipotesi prima regolata dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., e qualificato come persona offesa il minore che assiste ai maltrattamenti. La l. n. 181 del 2025, in vigore per i fatti commessi dal 17 dicembre 2025, ha esteso la tutela alla persona non più convivente quando agente e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione e ha introdotto, sul versante processuale, una presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari detentive. L’ultimo comma, di recente inserimento, aggrava la pena quando il fatto costituisce atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio nei confronti della donna in quanto tale, o reazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva.
Contenuto della disposizione
Soggetti. Il reato è proprio, perché presuppone una relazione qualificata tra autore e vittima: persona della famiglia, convivente, ex convivente legato da filiazione comune, persona sottoposta all’autorità dell’agente o a lui affidata per educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Il coniuge separato resta persona della famiglia fino al divorzio. La clausola iniziale fa salvo l’art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina).
Condotta. Si tratta di un reato abituale, cioè integrato da una pluralità di atti, anche singolarmente privi di rilievo penale (umiliazioni, ingiurie, controlli ossessivi, privazioni economiche, isolamento sociale), che nel loro insieme determinano uno stato di sofferenza e sopraffazione. Non è necessaria una durata prolungata, né la violenza fisica; eventuali periodi di apparente normalità non interrompono l’abitualità. Il reato si consuma con l’ultimo atto della serie.
Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico, nella forma del dolo unitario: la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria già avviata, senza necessità di un programma criminoso predeterminato. Le motivazioni personali, culturali o religiose dell’agente non escludono il dolo e possono rilevare, al più, sul piano delle attenuanti.
Pena e circostanze. La reclusione da tre a sette anni è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in gravidanza, di persona con disabilità ai sensi dell’art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi. Il quarto comma prevede ipotesi aggravate dall’evento: da quattro a nove anni per la lesione grave, da sette a quindici per la gravissima, da dodici a ventiquattro per la morte. L’ultimo comma prevede l’aumento da un terzo alla metà per il fatto commesso come atto di dominio o discriminazione di genere. Il delitto è procedibile d’ufficio; in caso di condanna o di patteggiamento, l’art. 572-bis c.p. impone la confisca dei beni utilizzati per commetterlo, compresi telefoni e strumenti informatici.
Profili applicativi
Il nodo ricorrente è la distinzione tra maltrattamenti e conflittualità di coppia: la lite presuppone parti in posizione paritaria, mentre il maltrattamento si connota per uno squilibrio stabile, in cui uno solo dei soggetti subisce e teme l’altro. La reciprocità di alcune condotte non esclude, di per sé, il reato, e non vi è compensazione tra condotte illecite reciproche. Allo stesso modo, la capacità di reazione della vittima, i suoi ritorni a casa o la sua apparente autonomia non escludono il delitto: l’accertamento ha ad oggetto la condotta dell’agente, non il grado di sopportazione di chi la subisce.
Sul piano probatorio, la prova si fonda spesso sulle sole dichiarazioni della persona offesa, utilizzabili anche senza riscontri esterni ma soggette a un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso; l’imputazione deve descrivere episodi sufficientemente determinati, non bastando un generico richiamo a condotte ripetute. Messaggi, registrazioni, referti e testimonianze dei vicini sono i riscontri più frequenti.
Errore frequente è la qualificazione dei fatti successivi alla rottura della relazione. Per i coniugi la separazione, legale o di fatto, non fa venir meno il reato, che resta configurabile fino al divorzio. Per i conviventi more uxorio, invece, la cessazione della convivenza segna di regola il passaggio agli atti persecutori aggravati; l’estensione introdotta dalla l. n. 181 del 2025 per gli ex conviventi con figli comuni non opera, per il principio di irretroattività della norma più sfavorevole (art. 2 c.p.), sui fatti anteriori.
In fase cautelare l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, spesso presidiati dal braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.), sono le misure tipiche. Il nuovo art. 275, comma 3.1, c.p.p. presume adeguate le misure detentive, salvo prova contraria; resta però esclusa ogni sostituzione automatica, dovendo il giudice valutare in concreto idoneità e proporzionalità anche quando il dispositivo non sia disponibile o venga eluso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme