Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

3. Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

6. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Testo in vigore dal 17 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 572 c.p. apre il capo dedicato ai delitti contro l’assistenza familiare e punisce chi sottopone a un regime di vita vessatorio una persona legata all’agente da un rapporto familiare, di convivenza o di affidamento. Il bene protetto non si esaurisce nell’interesse pubblico alla salvaguardia della famiglia: la tutela riguarda anzitutto l’integrità fisica e psichica, la dignità e la libertà di autodeterminazione della vittima, all’interno di relazioni nelle quali essa ripone affidamento e solidarietà. La famiglia o la convivenza rappresentano, in questa prospettiva, l’ambiente in cui la prevaricazione si sviluppa e che la rende più insidiosa, perché la vicinanza quotidiana tra autore e vittima ne agevola la reiterazione e ne ostacola l’emersione.

La disposizione è stata più volte riscritta. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha abrogato il terzo comma. La l. 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) ha elevato la pena alla reclusione da tre a sette anni, introdotto l’aggravante ad effetto speciale del secondo comma, trasferendovi l’ipotesi prima regolata dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., e qualificato come persona offesa il minore che assiste ai maltrattamenti. La l. n. 181 del 2025, in vigore per i fatti commessi dal 17 dicembre 2025, ha esteso la tutela alla persona non più convivente quando agente e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione e ha introdotto, sul versante processuale, una presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari detentive. L’ultimo comma, di recente inserimento, aggrava la pena quando il fatto costituisce atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio nei confronti della donna in quanto tale, o reazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva.

Contenuto della disposizione

Soggetti. Il reato è proprio, perché presuppone una relazione qualificata tra autore e vittima: persona della famiglia, convivente, ex convivente legato da filiazione comune, persona sottoposta all’autorità dell’agente o a lui affidata per educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Il coniuge separato resta persona della famiglia fino al divorzio. La clausola iniziale fa salvo l’art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina).

Condotta. Si tratta di un reato abituale, cioè integrato da una pluralità di atti, anche singolarmente privi di rilievo penale (umiliazioni, ingiurie, controlli ossessivi, privazioni economiche, isolamento sociale), che nel loro insieme determinano uno stato di sofferenza e sopraffazione. Non è necessaria una durata prolungata, né la violenza fisica; eventuali periodi di apparente normalità non interrompono l’abitualità. Il reato si consuma con l’ultimo atto della serie.

Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico, nella forma del dolo unitario: la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria già avviata, senza necessità di un programma criminoso predeterminato. Le motivazioni personali, culturali o religiose dell’agente non escludono il dolo e possono rilevare, al più, sul piano delle attenuanti.

Pena e circostanze. La reclusione da tre a sette anni è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in gravidanza, di persona con disabilità ai sensi dell’art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi. Il quarto comma prevede ipotesi aggravate dall’evento: da quattro a nove anni per la lesione grave, da sette a quindici per la gravissima, da dodici a ventiquattro per la morte. L’ultimo comma prevede l’aumento da un terzo alla metà per il fatto commesso come atto di dominio o discriminazione di genere. Il delitto è procedibile d’ufficio; in caso di condanna o di patteggiamento, l’art. 572-bis c.p. impone la confisca dei beni utilizzati per commetterlo, compresi telefoni e strumenti informatici.

Profili applicativi

Il nodo ricorrente è la distinzione tra maltrattamenti e conflittualità di coppia: la lite presuppone parti in posizione paritaria, mentre il maltrattamento si connota per uno squilibrio stabile, in cui uno solo dei soggetti subisce e teme l’altro. La reciprocità di alcune condotte non esclude, di per sé, il reato, e non vi è compensazione tra condotte illecite reciproche. Allo stesso modo, la capacità di reazione della vittima, i suoi ritorni a casa o la sua apparente autonomia non escludono il delitto: l’accertamento ha ad oggetto la condotta dell’agente, non il grado di sopportazione di chi la subisce.

Sul piano probatorio, la prova si fonda spesso sulle sole dichiarazioni della persona offesa, utilizzabili anche senza riscontri esterni ma soggette a un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso; l’imputazione deve descrivere episodi sufficientemente determinati, non bastando un generico richiamo a condotte ripetute. Messaggi, registrazioni, referti e testimonianze dei vicini sono i riscontri più frequenti.

Errore frequente è la qualificazione dei fatti successivi alla rottura della relazione. Per i coniugi la separazione, legale o di fatto, non fa venir meno il reato, che resta configurabile fino al divorzio. Per i conviventi more uxorio, invece, la cessazione della convivenza segna di regola il passaggio agli atti persecutori aggravati; l’estensione introdotta dalla l. n. 181 del 2025 per gli ex conviventi con figli comuni non opera, per il principio di irretroattività della norma più sfavorevole (art. 2 c.p.), sui fatti anteriori.

In fase cautelare l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, spesso presidiati dal braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.), sono le misure tipiche. Il nuovo art. 275, comma 3.1, c.p.p. presume adeguate le misure detentive, salvo prova contraria; resta però esclusa ogni sostituzione automatica, dovendo il giudice valutare in concreto idoneità e proporzionalità anche quando il dispositivo non sia disponibile o venga eluso.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 24 aprile 2024, n. 17309: episodi sporadici, espressione di un’aggressività contingente, non integrano il reato e conservano autonomia come delitti contro la persona; occorre una condotta abituale idonea a imporre un regime di vita mortificante, che il giudice deve motivare insieme al dolo unitario.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 agosto 2026, n. 31846: il dolo dei maltrattamenti, a differenza di quello del reato continuato, si consolida progressivamente; se la convivenza è stata breve, le condotte vessatorie devono essere continuative o ravvicinate e descritte in modo puntuale, e il racconto della vittima va verificato in ogni suo segmento.
  • Cassazione penale, sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 809: il reato non richiede che la vittima sia ridotta a succube dell’autore; la sua maggiore o minore capacità di resistenza resta estranea alla tipicità, che dipende soltanto dall’oggettiva idoneità vessatoria della condotta abituale.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 gennaio 2026, n. 3736: il coniuge separato, legalmente o di fatto, resta persona della famiglia fino al divorzio, perché permangono i doveri di rispetto e assistenza dell’art. 143 c.c.; è indifferente che le vessazioni inizino prima o dopo la separazione.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 gennaio 2026, n. 3734: per i conviventi la sola genitorialità condivisa, venuta meno la convivenza, non fonda un rapporto familiare rilevante; l’estensione all’ex convivente introdotta dalla l. n. 181 del 2025 amplia l’area punibile e non si applica ai fatti anteriori al 17 dicembre 2025.
  • Cassazione penale, sez. VI, 21 maggio 2025, n. 18985: per l’aggravante della presenza del minore non basta un singolo episodio, occorrendo che numero, qualità e ricorrenza degli episodi percepiti facciano inferire il rischio per il suo sviluppo psico-fisico.
  • Cassazione penale, sez. VI, 7 maggio 2026, n. 16465: in senso opposto, anche un unico episodio può integrare l’aggravante, se per le sue modalità è astrattamente idoneo a cagionare sofferenza al minore; conta la qualità più che la quantità. Il contrasto interno alla Sezione resta aperto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 28 agosto 2026, n. 32157: l’art. 275, comma 3.1, c.p.p. pone una presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari o del carcere, superabile solo con elementi contrari; il giudizio di inadeguatezza dei domiciliari comprende implicitamente quello sull’insufficienza del controllo elettronico.

Rapporti con altre norme

  • Art. 612-bis c.p.: gli atti persecutori, aggravati se commessi dall’ex coniuge o da chi è stato legato alla vittima da relazione affettiva, operano quando manca un rapporto familiare o di convivenza attuale; i due reati possono concorrere quando le condotte proseguono dopo la cessazione della convivenza more uxorio, mentre per i coniugi separati resta un unico reato di maltrattamenti.
  • Art. 582 c.p.: le lesioni consumate nel corso dei maltrattamenti concorrono con essi, perché la legge non costruisce l’art. 572 c.p. come reato complesso.
  • Art. 571 c.p.: l’abuso dei mezzi di correzione presuppone un fine educativo e un uso eccedente di mezzi in sé leciti; la violenza sistematica non è mai mezzo di correzione.
  • Art. 387-bis c.p.: la violazione dell’allontanamento o del divieto di avvicinamento è reato autonomo che concorre con i maltrattamenti, tutelando un bene diverso.
  • Art. 572-bis c.p.: confisca obbligatoria degli strumenti del reato.
  • Artt. 282-bis, 282-ter, 275-bis e 275, comma 3.1, c.p.p.: allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, controllo elettronico e presunzione relativa di adeguatezza delle misure detentive.
  • Art. 143 c.c.: i doveri di rispetto e assistenza tra coniugi, che sopravvivono alla separazione, spiegano la persistente rilevanza penale delle vessazioni fino al divorzio.