Art. 569 c.p. Pena accessoria

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.(237)(244)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (237)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

Aggiornamento (244)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.