Art. 562 c.p. Pena accessoria e sanzione civile

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale.(46)

2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.(46)

3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.(46)

Testo in vigore dal 11 dicembre 1969

Note di aggiornamento

Aggiornamento (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell’art. 562, primo comma del Codice penale, nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell’art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.