Art. 560 c.p. Concubinato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.(46)
2. La concubina è punita con la stessa pena.(46)
3. Il delitto è punibile a querela della moglie.(46)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell’articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.