Art. 559 c.p. Adulterio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.(42)

2. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.(42)

3. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.(46)

4. Il delitto è punibile a querela del marito.(46)

Testo in vigore dal 11 dicembre 1969

Note di aggiornamento

Aggiornamento (42)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.

Aggiornamento (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell’art. 559, comma quarto del Codice penale.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.