Art. 561 c.p. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
3. Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.(46)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell’art. 561 del Codice penale.