Art. 558 c.p. Induzione al matrimonio mediante inganno

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.