Art. 558-bis c.p. Costrizione o induzione al matrimonio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.