Art. 558-bis c.p. Costrizione o induzione al matrimonio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Testo in vigore dal 9 agosto 2019

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.