Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Testo in vigore dal 15 agosto 2009

Note di aggiornamento

Aggiornamento (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 474 c.p. punisce l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, cioè la circolazione di merci recanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati. Collocata tra i delitti contro la fede pubblica, nel capo dedicato alla falsità in segni di autenticazione e riconoscimento, la norma tutela in via principale l’affidamento dei consumatori nei marchi che individuano la provenienza dei prodotti, e solo in via mediata l’interesse del titolare del marchio. È la fattispecie che, insieme all’art. 473 c.p. (contraffazione), costituisce il nucleo del contrasto penale alla contraffazione commerciale.

Il testo vigente dal 15 agosto 2009 è stato riscritto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha distinto con nettezza l’introduzione nel territorio dello Stato dalla successiva commercializzazione, inasprito le pene e introdotto gli artt. 474-bis, 474-ter e 474-quater c.p. su confisca, aggravanti e attenuante per la collaborazione.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: introduzione nello Stato. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione (art. 473 c.p.), è punito chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Pena: reclusione da uno a quattro anni e multa da 3.500 a 35.000 euro.
  • Secondo comma: commercio. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione o introduzione, è punito chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione tali prodotti, sempre al fine di trarne profitto. Pena: reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro.
  • Terzo comma: condizione di punibilità. I delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme interne, europee e internazionali sulla tutela della proprietà industriale: il marchio deve essere registrato o comunque tutelato secondo tali norme.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico (fine di trarre profitto), accompagnato dalla consapevolezza della falsità del segno, che può essere desunta da indici fattuali (prezzo, canale di vendita, assenza di documentazione).
  • Procedibilità: d’ufficio.

Profili applicativi

La questione più ricorrente nella prassi è quella del falso grossolano: la difesa sostiene spesso che la contraffazione è così evidente, o il contesto di vendita (ambulante, prezzo irrisorio) così eloquente, da escludere ogni inganno per l’acquirente. La giurisprudenza respinge questa tesi: il reato è di pericolo e tutela la fede pubblica in senso ampio, sicché basta l’idoneità del segno a essere confuso con quello autentico, valutata in relazione al marchio e non alle condizioni della singola vendita. La tutela si estende anche alla riproduzione di modelli registrati.

Altro tema frequente è il rapporto con la ricettazione: chi acquista per rivendere merce contraffatta risponde, oltre che dell’art. 474 c.p., anche dell’art. 648 c.p., poiché i prodotti provengono dal delitto di contraffazione dell’art. 473 c.p. Diversa la posizione dell’acquirente finale che compra per uso personale: per lui la legge prevede soltanto una sanzione amministrativa.

Sul piano probatorio sono decisivi il sequestro della merce, la perizia o la dichiarazione del titolare del marchio sulla non autenticità dei prodotti e la prova della destinazione alla vendita, ricavabile dal numero di pezzi, dalla loro esposizione e dall’assenza di documentazione di acquisto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 9 gennaio 2001, n. 23427: la ricettazione e il commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, perché descrivono condotte strutturalmente e cronologicamente diverse tra le quali non vi è rapporto di specialità; la cosa recante il segno contraffatto costituisce provento del delitto dell’art. 473 c.p.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 19 gennaio 2012, n. 22225: l’acquirente finale che acquista consapevolmente prodotti con marchi contraffatti, cioè chi non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o distribuzione e li compra per uso personale, non risponde di ricettazione, poiché il fatto costituisce soltanto un illecito amministrativo.
  • Cassazione penale, sez. II, 28 novembre 2024, n. 43657: chi riceve per la rivendita capi contraffatti risponde di ricettazione avente come presupposto il delitto di contraffazione dell’art. 473 c.p., anche se assolto dall’art. 474 c.p.; la consapevolezza della provenienza può desumersi dall’assenza di documentazione e da altri indici. Ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. II, 28 maggio 2026, n. 19582: la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il reato anche se la contraffazione è grossolana, trattandosi di reato di pericolo posto a tutela della fede pubblica che non richiede l’inganno dell’acquirente; la tutela si estende alla riproduzione dei modelli registrati. Ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. II, 15 settembre 2026, n. 33594: ribadito che la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita non rendono il reato impossibile, poiché la norma tutela l’affidamento dei cittadini nei marchi e non la libera determinazione del singolo acquirente. Ricorso rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 474 c.p. presuppone la contraffazione punita dall’art. 473 c.p. e opera fuori dei casi di concorso in essa; concorre con la ricettazione (art. 648 c.p.) e si distingue dalla frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), che riguarda la consegna di una cosa diversa da quella pattuita, e dalla vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che non presuppone la contraffazione di un marchio registrato. L’art. 474-bis c.p. prevede la confisca obbligatoria delle cose servite a commettere il reato e dei prodotti; l’art. 474-ter c.p. aggrava la pena se il fatto è commesso in modo sistematico o con allestimento di mezzi e attività organizzate; l’art. 474-quater c.p. diminuisce la pena per chi collabora. Per l’acquirente finale si applica l’illecito amministrativo dell’art. 1, comma 7, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Sul piano degli enti rileva l’art. 25-bis del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.