Art. 467 c.p. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila.(16)

Testo in vigore dal 25 febbraio 1953

Note di aggiornamento

Aggiornamento (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.