Art. 472 c.p. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

2. La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

3. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.(16)

Testo in vigore dal 25 febbraio 1953

Note di aggiornamento

Aggiornamento (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.