Art. 471 c.p. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.(16)

Testo in vigore dal 25 febbraio 1953

Note di aggiornamento

Aggiornamento (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.