Art. 474-ter c.p. Circostanza aggravante

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

2. Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.

Testo in vigore dal 15 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.