Art. 234 c.p. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
3. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.