Art. 234 c.p. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

3. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.