Art. 230 c.p. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La libertà vigilata è sempre ordinata:

2. 1° se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

3. 2° quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

4. 4° negli altri casi determinati dalla legge.

5. Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.