Art. 226 c.p. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

2. La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.