Art. 233 c.p. Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.

2. Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

3. Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.