Art. 216 c.p. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

2. 1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

3. 2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

4. 3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.