Art. 229 c.p. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

2. 1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

3. 2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.