Art. 229 c.p. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:
2. 1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
3. 2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.