Art. 167 c.p. Estinzione del reato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

2. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1990

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.