1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
2. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1990
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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