Art. 151 c.p. Amnistia

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.(56)

2. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

3. La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

4. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

5. L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Testo in vigore dal 22 luglio 1971

Note di aggiornamento

Aggiornamento (56)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all’applicazione dell’amnistia.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.