Art. 161-bis c.p. Cessazione del corso della prescrizione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.

Testo in vigore dal 19 ottobre 2021

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.