Art. 162-ter c.p. Estinzione del reato per condotte riparatorie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

3. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis.(277)

Testo in vigore dal 6 dicembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (277)

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 162-ter c.p. prevede l’estinzione del reato per condotte riparatorie. È stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando), tra le cause di estinzione del reato, con una finalità prevalentemente deflattiva: consentire la definizione anticipata dei processi per reati procedibili a querela remissibile quando l’imputato abbia integralmente riparato il danno, anche senza l’accordo della persona offesa. Accanto alla deflazione, la norma valorizza la giustizia riparativa, perché premia l’eliminazione del pregiudizio arrecato alla vittima.

La legge 4 dicembre 2017, n. 172, in vigore dal 6 dicembre 2017, ha aggiunto l’ultimo comma, che esclude l’istituto per gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.). La legge n. 103 del 2017 ha esteso la disciplina ai processi già in corso alla sua entrata in vigore, consentendo in tal caso la riparazione anche oltre l’apertura del dibattimento. L’ambito applicativo si è ampliato in via indiretta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso procedibili a querela numerosi reati prima perseguibili d’ufficio (tra cui il furto aggravato e la violenza privata).

Contenuto della disposizione

  • Ambito: i soli reati procedibili a querela soggetta a remissione. Restano esclusi i reati procedibili d’ufficio, anche quando lo sono per effetto di un’aggravante, i reati a querela irrevocabile e lo stalking.
  • Condotta riparatoria: riparazione integrale del danno mediante restituzioni o risarcimento ed eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
  • Termine: entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, a pena di decadenza. Se l’imputato dimostra di non aver potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile, il giudice può concedere un ulteriore termine non superiore a sei mesi, anche per un pagamento rateale, sospendendo il processo e la prescrizione e imponendo specifiche prescrizioni.
  • Offerta reale: il risarcimento può essere riconosciuto anche a seguito di offerta reale ai sensi degli artt. 1208 ss. c.c. non accettata dalla persona offesa, se il giudice ne riconosce la congruità.
  • Procedimento: il giudice decide sentite le parti e la persona offesa, il cui parere non è vincolante. All’esito positivo dichiara l’estinzione del reato; resta ferma la confisca obbligatoria dell’art. 240, secondo comma, c.p.

Profili applicativi

L’istituto è frequentemente invocato nei procedimenti per furti in esercizi commerciali, appropriazioni indebite, truffe semplici, danneggiamenti, lesioni lievi, minacce e violenze private. Il caso tipico è quello in cui la persona offesa non intende rimettere la querela, magari per ottenere somme superiori al danno effettivo: l’imputato può allora formulare un’offerta, anche reale, e chiedere al giudice di valutarne la congruità. La differenza rispetto alla remissione di querela sta proprio nel fatto che l’estinzione prescinde dal consenso della vittima.

Sul piano operativo, conviene documentare con precisione la quantificazione del danno (scontrini, preventivi, perizie) e formulare l’offerta in tempo utile, considerando che il termine dell’apertura del dibattimento è perentorio. La riparazione può essere materialmente eseguita da terzi, ad esempio dal difensore, purché sia riferibile alla volontà dell’imputato e non sia coartata. Quando la persona offesa accetta la somma, il giudice che intenda negare la congruità deve motivarne specificamente le ragioni.

Le condotte riparatorie non possono condurre alla declaratoria di estinzione nella sede cautelare, ma possono incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sintomo di resipiscenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 2025, n. 35815: l’estinzione per condotte riparatorie opera solo per i reati procedibili a querela soggetta a remissione; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per lesioni personali procedibili d’ufficio in ragione di un’aggravante.
  • Cassazione penale, sez. V, 2 luglio 2026, n. 24846: in sede di riesame cautelare la causa estintiva non può essere dichiarata, ma le condotte riparatorie possono rilevare sulle esigenze cautelari; la riparazione eseguita materialmente dal difensore è riferibile all’imputato se questi ne ha conoscenza e la fa propria, e il giudice deve motivare specificamente se nega la congruità di una somma accettata dalla persona offesa. L’ordinanza è stata annullata.
  • Cassazione penale, sez. V, 15 luglio 2026, n. 26600: il termine dell’apertura del dibattimento è previsto a pena di decadenza; il contributo delle parti non vincola il giudice e non occorre l’accettazione dell’offerta da parte della persona offesa; le condotte devono essere spontanee e non coartate, e la Corte ha annullato la sentenza che aveva negato l’estinzione perché il versamento era stato eseguito tramite il difensore e ritenuto non integrale senza adeguata motivazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 162-ter c.p. si distingue dalla remissione di querela (art. 152 c.p.), che richiede la volontà della persona offesa, e dall’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), riservata alle contravvenzioni. Si affianca all’attenuante della riparazione del danno (art. 62, n. 6, c.p.), che opera anche per i reati procedibili d’ufficio e quando la riparazione è tardiva, e ne condivide i criteri sulla riferibilità del risarcimento all’imputato. Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’analogo istituto è l’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Possono concorrere, come alternative, la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), oltre ai programmi di giustizia riparativa introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022. Le condotte riparatorie non incidono sulle pretese civili ulteriori, che la persona offesa può far valere davanti al giudice civile.