Art. 162-ter c.p. Estinzione del reato per condotte riparatorie
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
3. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis.(277)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 162-ter c.p. prevede l’estinzione del reato per condotte riparatorie. È stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando), tra le cause di estinzione del reato, con una finalità prevalentemente deflattiva: consentire la definizione anticipata dei processi per reati procedibili a querela remissibile quando l’imputato abbia integralmente riparato il danno, anche senza l’accordo della persona offesa. Accanto alla deflazione, la norma valorizza la giustizia riparativa, perché premia l’eliminazione del pregiudizio arrecato alla vittima.
La legge 4 dicembre 2017, n. 172, in vigore dal 6 dicembre 2017, ha aggiunto l’ultimo comma, che esclude l’istituto per gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.). La legge n. 103 del 2017 ha esteso la disciplina ai processi già in corso alla sua entrata in vigore, consentendo in tal caso la riparazione anche oltre l’apertura del dibattimento. L’ambito applicativo si è ampliato in via indiretta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso procedibili a querela numerosi reati prima perseguibili d’ufficio (tra cui il furto aggravato e la violenza privata).
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
L’istituto è frequentemente invocato nei procedimenti per furti in esercizi commerciali, appropriazioni indebite, truffe semplici, danneggiamenti, lesioni lievi, minacce e violenze private. Il caso tipico è quello in cui la persona offesa non intende rimettere la querela, magari per ottenere somme superiori al danno effettivo: l’imputato può allora formulare un’offerta, anche reale, e chiedere al giudice di valutarne la congruità. La differenza rispetto alla remissione di querela sta proprio nel fatto che l’estinzione prescinde dal consenso della vittima.
Sul piano operativo, conviene documentare con precisione la quantificazione del danno (scontrini, preventivi, perizie) e formulare l’offerta in tempo utile, considerando che il termine dell’apertura del dibattimento è perentorio. La riparazione può essere materialmente eseguita da terzi, ad esempio dal difensore, purché sia riferibile alla volontà dell’imputato e non sia coartata. Quando la persona offesa accetta la somma, il giudice che intenda negare la congruità deve motivarne specificamente le ragioni.
Le condotte riparatorie non possono condurre alla declaratoria di estinzione nella sede cautelare, ma possono incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sintomo di resipiscenza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 162-ter c.p. si distingue dalla remissione di querela (art. 152 c.p.), che richiede la volontà della persona offesa, e dall’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), riservata alle contravvenzioni. Si affianca all’attenuante della riparazione del danno (art. 62, n. 6, c.p.), che opera anche per i reati procedibili d’ufficio e quando la riparazione è tardiva, e ne condivide i criteri sulla riferibilità del risarcimento all’imputato. Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’analogo istituto è l’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Possono concorrere, come alternative, la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), oltre ai programmi di giustizia riparativa introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022. Le condotte riparatorie non incidono sulle pretese civili ulteriori, che la persona offesa può far valere davanti al giudice civile.