Art. 156 c.p. Estinzione del diritto di remissione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.(68)

Testo in vigore dal 26 giugno 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (68)

La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.