Art. 156 c.p. Estinzione del diritto di remissione
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.(68)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (68)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.