Art. 165 c.p. Obblighi del condannato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

2. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

3. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.

4. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.(399)

5. Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.
La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.
Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1).

6. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

7. Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

8. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

Testo in vigore dal 25 giugno 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (399)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 maggio - 18 giugno 2026, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 24/6/2026, n. 25) ha dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 165, quarto comma, cod.
pen.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 165 c.p. disciplina gli obblighi del condannato ai quali il giudice può, e in alcuni casi deve, subordinare la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). La norma arricchisce il beneficio di un contenuto positivo: alla sola minaccia della revoca si affianca l’adempimento di prestazioni riparatorie, restitutorie o di recupero, che esprimono la vocazione rieducativa dell’istituto e la tutela della persona offesa.

La disposizione è stata oggetto di numerosi interventi. Oltre agli obblighi originari di restituzione, risarcimento e pubblicazione della sentenza, sono stati aggiunti l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività; la legge 27 maggio 2015, n. 69 ha previsto per i delitti contro la pubblica amministrazione la subordinazione obbligatoria al pagamento della riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater c.p.; la legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso), poi modificata dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, ha introdotto la partecipazione obbligatoria a percorsi di recupero per i condannati per reati di violenza domestica e di genere; ulteriori commi riguardano il furto in abitazione e con strappo e i reati commessi nelle infrastrutture di trasporto.

Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 2026, ha dichiarato in via consequenziale l’illegittimità del quarto comma, relativo alla riparazione pecuniaria nei reati contro la pubblica amministrazione: il testo riportato dalla raccolta, in vigore dal 25 giugno 2026, conserva il comma ma questo non è più applicabile.

Contenuto della disposizione

  • Obblighi facoltativi (primo comma): restituzioni, pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento, pubblicazione della sentenza, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, se il condannato non si oppone, attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa.
  • Obbligatorietà per la seconda concessione (secondo comma): se il beneficio è concesso a chi ne ha già fruito, deve essere subordinato ad almeno uno di tali obblighi, salvo il caso della sospensione cosiddetta breve dell’art. 163, quarto comma, c.p. (terzo comma).
  • Riparazione pecuniaria (quarto comma): prevista per peculato, concussione, corruzione e reati affini, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2026.
  • Percorsi di recupero (quinto comma): per i condannati per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate in ambito domestico, la sospensione è sempre subordinata alla partecipazione, almeno bisettimanale, a specifici percorsi presso enti specializzati, superati con esito favorevole; la norma prevede raccordi con le misure di prevenzione personali.
  • Termine: il giudice stabilisce nella sentenza il termine entro cui gli obblighi devono essere adempiuti.
  • Ipotesi speciali: per il furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione è subordinata al pagamento integrale del risarcimento; per i reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture di trasporto, all’osservanza del divieto di accedere a luoghi determinati.

Profili applicativi

Nella pratica la scelta dell’obbligo va motivata e calibrata sul caso concreto, anche in vista della concreta possibilità di adempiere. Il risarcimento e le restituzioni presuppongono che nel processo vi sia stata costituzione di parte civile: in assenza di una domanda risarcitoria, non si può subordinare il beneficio al pagamento in favore della persona offesa. È invece sempre possibile ricorrere all’eliminazione delle conseguenze dannose o al lavoro di pubblica utilità, che richiede la non opposizione dell’imputato.

Il termine per adempiere è elemento essenziale: se la sentenza lo omette, può essere fissato dal giudice dell’impugnazione o dell’esecuzione; in mancanza coincide con la scadenza del periodo di cinque o due anni previsto dall’art. 163 c.p. L’inadempimento, accertato in sede esecutiva, comporta la revoca del beneficio (art. 168 c.p.), salvo che dipenda da cause non imputabili.

Nel patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale, quando l’obbligo è imposto dalla legge (come nella seconda concessione), l’accordo deve estendersi anche all’obbligo e alla sua durata; diversamente la sospensione non può essere concessa e, se l’efficacia della richiesta era subordinata al beneficio, la richiesta va respinta. Per i reati di violenza domestica è decisiva la verifica della reale disponibilità di percorsi di recupero e del loro esito favorevole.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 15 giugno 2022, n. 23400: nel patteggiamento con richiesta di sospensione condizionale, l’accordo deve estendersi agli obblighi connessi per legge al beneficio, con la relativa durata, altrimenti la sospensione non può essere concessa; la durata del lavoro di pubblica utilità soggiace al limite di sei mesi e, se inferiore, a quello della pena sospesa.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 5 ottobre 2022, n. 37503: il termine per adempiere all’obbligo risarcitorio è elemento essenziale dell’istituto e va fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o dell’esecuzione; se non fissato, coincide con la scadenza del termine di cinque o due anni dell’art. 163 c.p.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 27 luglio 2023, n. 32939: il giudice può subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno o alle restituzioni solo se nel giudizio vi è stata costituzione di parte civile.
  • Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 207: non è irragionevole subordinare necessariamente la sospensione condizionale, anche per gli incensurati, all’eliminazione delle conseguenze dannose o al lavoro di pubblica utilità, come previsto per il danneggiamento, perché gli obblighi riparatori conferiscono al beneficio un contenuto risocializzante positivo.
  • Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 108: la riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater c.p. viola il principio di proporzionalità quando si cumula con la confisca e con le altre misure patrimoniali, non consentendo al giudice di modularne l’importo; la declaratoria si estende in via consequenziale all’art. 165, quarto comma, c.p.

Rapporti con altre norme

L’art. 165 c.p. completa la disciplina della sospensione condizionale (artt. 163 e 164 c.p.) e si collega alla revoca per inadempimento (art. 168 c.p.) e all’estinzione del reato al termine del periodo di prova (art. 167 c.p.). Il lavoro di pubblica utilità segue le modalità dell’art. 18-bis disp. coord. trans. c.p. e dell’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In sede esecutiva rilevano gli artt. 665 ss. c.p.p. Le norme di parte speciale possono imporre obblighi specifici, come l’art. 635, quinto comma, c.p. per il danneggiamento. Il risarcimento richiama la disciplina dell’azione civile nel processo penale (artt. 74 ss. e 538 ss. c.p.p.). Per i reati contro la pubblica amministrazione, dopo la sentenza costituzionale del 2026 restano applicabili la confisca (art. 322-ter c.p.) e il risarcimento in favore dell’amministrazione danneggiata.