Art. 131 c.p. Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.