Art. 125 c.p. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.