Art. 125 c.p. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.