Art. 130 c.p. Istanza della persona offesa
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.