Art. 126 c.p. Estinzione del diritto di querela

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

2. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.